In questa seconda parte, l’avvocato Simone Facchinetti, esperto in diritto dell’arte e fiscalità del mercato internazionale, entra nel cuore più critico della crisi: il sistema sanzionatorio internazionale e i rischi legali per operatori, gallerie e collezionisti.
Se nella prima analisi (che potete trovare qui) il focus era sullo shock del mercato, qui emerge una dimensione ancora più insidiosa: quella della responsabilità giuridica. In un contesto segnato da sanzioni multilivello e normative sempre più complesse, la “buona fede” non rappresenta più una tutela sufficiente.
Il mercato dell’arte, spesso percepito come uno spazio fluido e relazionale, si rivela invece un terreno ad alta esposizione legale, dove ogni transazione può implicare responsabilità penali, rischi di confisca e perdita patrimoniale.
II. IL LABIRINTO SANZIONATORIO E LA TRAPPOLA DELLA «BUONA FEDE»: RESPONSABILITÀ PENALI PER COLLEZIONISTI E GALLERIE
Sul piano giuridico, il conflitto ha trasformato ogni transazione nel mercato dell’arte con soggetti riconducibili alla regione in un percorso minato. Il sistema sanzionatorio applicabile è stratificato su tre livelli distinti — ONU e UE, OFAC statunitense, normativa AML — ed è caratterizzato da un grado di complessità tecnica che rende indispensabile, per qualsiasi operatore professionale, una verifica legale preventiva e sistematica.
Il Regolamento UE 267/2012, già vigente sulle sanzioni all’Iran, è stato integrato dal Consiglio UE con misure aggiuntive adottate il 28 febbraio 2026 in risposta diretta al conflitto. Il testo aggiornato su EURLex deve essere verificato prima di qualsiasi transazione che coinvolga soggetti o enti iraniani, anche indirettamente. L’ICHHTO — l’Organizzazione iraniana per i beni culturali, l’artigianato e il turismo — non figura attualmente nella lista consolidata UE, ma le istituzioni culturali di proprietà del Governo iraniano possono rientrarvi attraverso i loro beneficiari finali.
Il profilo di rischio più insidioso è – a mio avviso – tuttavia quello delle sanzioni statunitensi OFAC, strutturalmente extraterritoriali. Una galleria milanese che vende un’opera a un collezionista emiratino che agisce come intermediario — consapevole o inconsapevole — per conto di un soggetto iraniano incluso nella SDN List (Specially Designated Nationals), commette una violazione delle sanzioni USA anche in assenza di qualsiasi contatto diretto con gli Stati Uniti, purché la transazione sia regolata in dollari o transiti attraverso una banca corrispondente americana. La pena prevista dall’IEEPA — l’International Emergency Economic Powers Act — arriva fino a 20 anni di reclusione. In Italia, il D.Lgs. 109/2007 prevede fino a 4 anni di reclusione e una multa fino a 500.000 euro per la violazione delle sanzioni ONU e UE.
«Chi acquista oggi un’opera di possibile provenienza iraniana senza documentazione completa non potrà invocare la buona fede come difesa in un futuro procedimento di restituzione. Il rischio di perdita dell’opera — e del prezzo pagato — è reale e concreto.»
Particolarmente critico è il tema del traffico illecito di beni culturali. Interpol e UNODC stimano che il mercato criminale dei beni culturali generi un fatturato tra 6 e 8 miliardi di dollari annui, collocandosi al quarto posto tra i mercati criminali mondiali. Il conflitto crea le condizioni strutturali per l’immissione nel mercato legale di opere trafugate attraverso meccanismi di falsificazione documentale. Il precedente del saccheggio del Museo Nazionale dell’Iraq nel 2003 — 15.000 oggetti sottratti nelle prime 48 ore dall’ingresso delle truppe a Baghdad — deve essere tenuto presente come scenario di riferimento.
Il diritto internazionale dell’arte post-Convenzione UNESCO 1970 ha progressivamente eroso la tutela tradizionalmente riconosciuta al good faith purchaser. La tesi del «compratore in buona fede» — secondo cui chi acquista un’opera ignorando che sia rubata non può essere obbligato a restituirla — è oggi contraddetta da un corpus consolidato di decisioni giudiziarie che richiedono una due diligence attiva e documentabile. Lo standard internazionale elaborato da AAMD, AAM e CINOA impone la verifica sistematica contro le banche dati internazionali (Art Loss Register, Carabinieri TPC, Interpol iDASH, FBI National Stolen Art File), la tracciabilità documentale della provenienza per l’intero periodo post-1970, e l’assenza dell’opera nelle Red List UNESCO del paese di origine.
La Red List UNESCO per l’Iran — che catalogherà le categorie di beni culturali a rischio di traffico illecito, da non acquistare in assenza di provenienza documentata ante-conflitto — è in fase di preparazione al 7 marzo 2026. Le categorie attese includono rilievi achemenidi, ceramiche sasanidi, manoscritti islamici, monete e tappeti storici. Il Regolamento UE 2019/880, in vigore dal 28 giugno 2025, obbliga l’importatore nell’UE a presentare licenza di esportazione del paese di origine o dichiarazione di importatore per le opere di età superiore ai 250 anni. Il mancato rispetto comporta confisca e sanzioni fino a 300.000 euro.
Sul fronte assicurativo, il quadro non è meno allarmante. Le polizze standard di fine art insurance escludono i danni da guerra attraverso clausole modellate sulle Institute War Clauses (1.1.1982). Con l’inserimento dell’intero Golfo Persico nella Joint War Committee War Risk Area List da parte di Lloyd’s of London, i premi Additional War Risk Premium per opere in transito verso la regione sono aumentati tra il 300% e il 500% in una settimana, raggiungendo valori tra lo 0,8% e il 2,5% del valore assicurato per singola spedizione. Le garanzie statali per i prestiti museali — inclusa la Italian State Indemnity prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 42/2004 — escludono esplicitamente i rischi di guerra: qualsiasi opera in prestito in musei degli UAE, israeliani o libanesi è de facto priva di copertura adeguata.


